Contratto(art 1321):accordo tra due o più parti volto a costituire,regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale => esclude dall’essere contratto altri rapporti giuridici come il matrimonio e risente del collegamento con l’art 1173 secondo cui il contratto è fonte obbligatoria per cui esclude i contratti che comportano un trasferimento immediato dei diritti(c.d contratti a effetti reali o traslativi).Il contratto non solo obbliga le parti a quanto è scritto nello stesso,ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge,o in assenza,secondo gli usi e l’equità.La dottrina ritiene che la legge,gli usi e l’equità(fonti eteronome),non possono far nascere delle conseguenze diverse da quelle stabilite dalle parti(fonte autonoma),ma possono solo svolgere un ruolo suppletivo,in caso di lacune lasciate dai contraenti. Il codice civile è costituito da:
- Parte generale:comune a tutti i contratti,tipici ed atipici ed anche agli atti unilaterali(sinonimo di negozio unilaterale)infatti,salvo diverse disposizioni di legge,le norme che regolano i contratti si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale(art 1324),ad esclusione del testamento,matrimonio e dei rapporti del diritto di famiglia.Il contratto e l’atto unilaterale hanno in comune il contenuto patrimoniale e l’essere entrambi atti negoziali,mentre si distinguono per la struttura
-Parte specifica:per i singoli contratti Quindi il contratto è al centro del sistema,mentre in nessuna norma si fa riferimento al negozio giuridico,che non lo si può intendere come qualsiasi manifestazione di volontà ma solo quelle intrinsecamente omogenee,invece in altri ordinamenti come quello tedesco il negozio giuridico non ha solo una definizione codicistica ma anche una propria disciplina.La scelta del legislatore del 1942 è dovuta all’intenzione di sottolineare lo strumento di scambio che è il contratto,più che la volontà del singolo.
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Diritto privato Gazzoni obbligazioni e contratto
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