Quando si parla di efficacia del contratto si vuole far riferimento alle modificazioni della situazione giuridica che allo stesso conseguono. Gli effetti giuridici non sono prodotti direttamente dal contratto, ma sono disposti dall’ordinamento giuridico e si realizzano quando essendo stata posta in essere la fattispecie contemplata dalle norme che li dispongono, il comando astratto che nelle stesse si legge diviene concreto.
Quindi: i contraenti mirano a modificare la situazione giuridica, il prodursi degli effetti giuridici non costituisce dato indispensabile per la configurabilità del contratto, infatti, il contratto esiste anche se verrà poi inficiato da nullità. L’esistenza del contratto potrà essere affermata o negata non alla luce degli effetti giuridici che ne conseguano ma, esclusivamente alla stregua della configurabilità dello stesso, per la presenza in concreto degli elementi che necessariamente lo caratterizzano.
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Efficacia del contratto
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