venerdì 8 dicembre 2017
L'importanza della pena [DOWNLOAD DISPENSE APPUNTI RIASSUNTI PDF GRATIS]
“La pena è la conseguenza giuridica di un reato, cioè la sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale”.
Può anche essere definita come la sofferenza, comminata dalla legge penale.
Presupposti per la sua applicazione: presenza di un ordinamento giuridico positivo; presenza di precetti penali; possibilità di identificare certe condotte come meritevoli di una specifica sanzione.
La pena può svolgere varie funzioni, una funzione meramente retributiva (o assoluta), una funzione di prevenzione generale e una funzione di prevenzione speciale.
Secondo la teoria meramente retributiva, la sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: l'idea retributiva implica il concetto di personalità, di determinatezza, di proporzionalità e di inderogabilità della pena medesima.
Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena ha la funzione di eliminare o attenuare le verosimili cause della criminalità mediante attività di carattere legislativo, amministrativo, sociale e culturale; rivolte a tutti i consociati, rendendo i cittadini partecipi convinti dei valori sociali su cui si fonda una determinata comunità e la sua legge penale.
Secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo (condannato) dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di esecuzione (misure alternative, sostitutive, accessorie) dispiegano sui condannati.
La prevenzione speciale si divide in prevenzione speciale post delictum che mira ad evitare che colui, che ha già commesso un reato, ne commetta altri; prevenzione speciale ante delictum che mira ad evitare che il soggetto, in ragione della sua concreta pericolosità, cada nel delitto; prevenzione speciale sociale insieme di attività di controllo, assistenza, solidarietà sociale, volte a favorire il reinserimento sociale del soggetto rimesso in libertà.
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
L'articolo 41-bis (Situazioni di emergenza) della Legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, comunemente chiamato Regime di carcere duro, prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione ed altri tipi di reato.
Il regime si applica a singoli detenuti ed è volto ad ostacolare le comunicazioni degli stessi con le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all'interno del carcere ed i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle carceri.
“Quando la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile”. (Cesare Beccaria)
Ilenia Cicatello
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