mercoledì 6 settembre 2017

Diritto bancario [DOWNLOAD DISPENSE APPUNTI RIASSUNTI GRATIS DI ECONOMIA]


L’impresa bancaria ha natura dicotomica: la natura privatistica è assoggettata a vincoli (controlli) pubblicistici (che si fondano sull’interesse pubblico di tale attività e sull’ordinamento sezionale in senso tecnico, dotato di proprie norme).
La “doppia anima” (privata e pubblica) del diritto bancario trova due “norme manifesto”:
1.     la legge bancaria del 1936-38: affermava che “La raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico”. Essa è rimasta operante per quasi 50 anni.
2.     l’art. 1 del D.Lgs. n. 350 del 1985 (attuativo della prima direttiva CEE 77/780) e l’art. 2 del D.Lgs. n 481 del ’92 (attuativo della Seconda Direttiva n. 646 dell’89) che affermavano che l’attività bancaria “ha carattere d’impresa, indipendentemente dalla natura degli enti che la esercitano” e che “La raccolta di risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono attività d’impresa”.
Con l’entrata in vigore del T.U. del ’93 (D.Lgs. 385) esse sono abrogate e sostituite dall’art. 10 con: “La raccolta di risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere di impresa…”.
Si passa così alla concezione della banca come impresa orientata all’economia di mercato.
Rifacendosi al diritto commerciale ed alla disciplina dei contratti, riferimenti validi sono:
·        il libro 4° del Codice Civile;
·        il T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998), con cui si affianca alla normativa bancaria la disciplina dei mercati finanziari.
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Diritto bancario

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