sabato 2 settembre 2017

Omicidio stradale - Falcia e uccide mamma e figlia [DOWNLOAD DISPENSE APPUNTI RIASSUNTI GRATIS]


Gela: falcia e uccide mamma e figlia. Questa una delle ultime notizie arrivate in questi giorni.
Morta la bambina di 6 anni, travolta, con la madre, di 35 anni, che la teneva in braccio, da un ragazzo di 23 anni, incensurato, fuggito e che si è costituito dopo qualche ora.
In Italia, si parla di più di un morto al giorno.
Gli omicidi stradali sono aumentati del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Denunciate 479 persone e 32 arrestate.
Più di un caso al giorno di incidente stradale con esito mortale in Italia. Lo denunciano i dati della Polizia e dell’Arma dei Carabinieri relativi al primo semestre del 2017 a sedici mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sull’omicidio stradale.

Secondo i dati, dal 25 marzo sono stati sottoposti a controllo con precursori alcoltest 38.936 conducenti, dei quali 2.088 risultati positivi anche alla verifica con etilometro, con un tasso alcolico superiore a 0,5 g/l. i conducenti, successivamente, sottoposti ad esame comportamentale ed al test di screening sulla saliva, per verificare la presenza di sostanze stupefacenti, sono stati 2.753, dei quali 675, quasi 1 su 4, risultati positivi ad almeno una sostanza stupefacente.
La legge numero 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, quello di cui vi sto parlando, l’omicidio stradale.
La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589-bis del codice penale, il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all’omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori.


1) In generale, l'articolo 589-bis punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa già prevista dall'articolo 589 del codice penale.

2) Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589-bis prevede, infatti, un'ipotesi sanzionatoria più grave, quella della reclusione da otto a dodici anni.

3) L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589-bis si verifica invece nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.
La medesima pena è prevista anche in altre ipotesi.
Innanzitutto, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.
Inoltre, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un'intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano. Infine, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
Detto ciò, che, ovviamente, è di grande importanza, soprattutto perché è giusto che tutti conoscano un fenomeno di tanta rilevanza e la legge che oggi è presente nel nostro Paese, mi sembra doveroso ricordare che la conoscenza è utile, ma il modo di agire, il modo di vedere la vita e di avere un comportamento adeguato supera la conoscenza stessa. La legge può aiutarci, ma noi possiamo sostenerla diversamente!

https://drive.google.com/file/d/0B3gEQ4Y3gvH1TnVrcWFiNTY5aWc/view?usp=sharing

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