martedì 8 agosto 2017

Abuso Sessuale - Notizia del giorno, ma non l’unica! [DOWNLOAD DISPENSE GRATIS]


Notizia del giorno, ma non l’unica!
Diciamo basta!
“Violentano 16enne per un anno e mezzo, due arresti nel Barese”
Procura: "Turpi e deprecabili violenze": I due presunti stupratori erano vicini di casa della 16enne. Il 69enne aveva un negozio di alimentari dove la ragazza ha lavorato per qualche tempo facendo le consegne a domicilio. L'avrebbero adescata così, all'interno del negozio, in un crescendo di abusi che la Procura definisce "una serie di turpi e deprecabili violenze poste in essere dagli indagati in danno della vittima, in maniera così sistematica e violenta da avere compromesso la sua integrità di minore, con gravi ripercussioni sia dal punto di vista fisico che psicologico". I due avrebbero poi anche minacciato di morte la 16enne per farla tacere.


Voi non siete stanchi e schifati di ascoltare queste notizie sconvolgenti?

Non è semplice fornire una definizione di abuso sessuale. In particolare non si può dare una definizione di abuso in base a come lo descrivono i pazienti o le vittime nei tribunali e nemmeno i loro perpetratori.

In generale si può collocarlo come la situazione in cui la sessualità di un minore viene utilizzata e strumentalizzata a vantaggio dell’abusante, che ne ottiene gratificazioni di natura sessuale e/o economica.
L’abuso sessuale può essere “attivo”, cioè l’adulto concretamente compie atti di libidine sul corpo del bambino, ma anche “passivo” per il bambino.
Si può parlare di abuso sessuale ogni volta in cui un soggetto costringe un altro ad un rapporto (organi genitali che si toccano) o ad un contatto sessuale (organi genitali che toccano una parte del corpo di un altro soggetto), oppure eventi non consensuali in cui una persona costringe un’altra a guardare i propri genitali (esibizionismo) o la espone a materiale con contenuto sessuale (immagini pornografiche, conversazioni  sul sesso) allo scopo di procurarsi piacere sessuale o vantaggi economici.
Tutte queste azioni devono essere agite, per configurarsi come abuso, su una persona “incapace” di fornire un consenso informato o di rifiutare ciò a cui viene esposto o in cui è coinvolto. C’è sempre tra le due parti una conoscenza diversa dei limiti impliciti in certi comportamenti; inoltre nessun bambino ha la capacità di scegliere liberamente senza subire ripercussioni negative.
Bisogna precisare che sono evidenti differenze d’età, dimensioni corporee, capacità intellettuale e senso di responsabilità. L’adulto ha anche più potere e pertanto esercita anche un certo controllo.
I bambini e i preadolescenti sono infatti incapaci di comprendere una richiesta di tal genere che li veda coinvolti. Spesso, soprattutto nei tribunali, può capitare che l’abusante dica di essere stato provocato dalla vittima o che comunque la vittima fosse consenziente. Nella realtà tutti sappiamo che i bambini mostrano verso gli adulti atteggiamenti e richieste di accudimento e di protezione, e talvolta anche seduttivi (sebbene la loro seduzione non abbia in alcun modo a che vedere con il fare di un adulto, ma intendiamo per “seduzione” tutti quei comportamenti volti ad ottenere

qualcosa o a strappare il permesso di fare qualcosa tipico di un bambino o ragazzino, e che da un pedofilo puro possono essere equivocati e letti come sessualmente connotati: “La bambina/ragazzina mi ha provocato!”).
Sono presenti sempre atteggiamenti di manipolazione, imbroglio o ricatto; ci sono minacce di interruzione o di potenziamento della relazione (“Non ti vorrò più bene se lo dici a qualcuno” oppure “Sarai il mio preferito”).
 Il coinvolgimento di un minore in situazioni connotate sessualmente ad opera di persone più grandi che vogliono ottenere vantaggi sessuali o economici risulta sempre traumatica per lo sviluppo psicoaffettivo.
Il danno è variabile e dipende dalla natura dell’abuso e dalla relazione che lega vittima e abusante. Bisogna sottolineare che il trauma è sempre presente anche quando non esiste alcun contatto tra i corpi e anche quando non è presente alcun legame tra le persone coinvolte.
L’abuso sessuale dunque è silenzioso ma invalidante e agisce su una vittima riducendola ad uno stato di impotenza percepita, che produce sentimenti molto conflittuali riguardo alla propria identità, all’identità dell’altro, a cosa è giusto e a cosa non lo è.





Il Senato ha approvato in via definitiva la nuova legge sulla violenza sessuale. Dopo quasi 20 anni e sei legislature la legge è passata a

larghissima maggioranza per alzata di mano, l'unico gruppo a pronunciarsi contro è stato Rifondazione Comunista.
La violenza sessuale - dunque - non è più reato contro la morale ma contro la persona. Gli altri cardini della normativa sono l'inasprimento delle pene, l'irrevocabilità della querela, la violenza presunta nei rapporti con i minori di 14 anni. Restano però consentiti i rapporti sessuali tra minorenni nella fascia d' età da 13 a 16 anni.
Ecco qualche dettaglio della nuova legge: dal codice penale viene cancellata la dizione "violenza carnale" e il reato di violenza (non più carnale ma sessuale) viene trasferito dalla sezione del codice comprendente i reati contro la morale a quella che riguarda i delitti contro la persona. Il carcere per gli stupratori: finora la violenza era punita con la reclusione da tre a dieci anni. Nel nuovo testo le pene previste vanno da cinque a dieci anni con un'aggravante (con reclusione da sei a dodici anni) se la violenza è contro un minore di 14 anni. Un ulteriore inasprimento (reclusione da sette a quattordici anni) è previsto nel caso che la violenza sia stata commessa contro un minore di dieci anni. Al giudice viene però concessa la possibilità di diminuire le pene fino a un terzo del massimo nei casi giudicati di minore gravità. Nei rapporti sessuali tra minori il Senato ha confermato la soluzione trovata dalla Camera: i rapporti sessuali tra minori saranno permessi, senza conseguenze penali, nella fascia dai 13 ai 16 anni. Negli altri casi, invece, i rapporti sessuali con un minore di 14 anni saranno sempre equiparati alla violenza sessuale. Contro la violenza sessuale - inoltre - non si procederà d' ufficio ma solo su querela della vittima che avrà sei mesi di tempo per presentarla e, una volta presentata, non potrà più ritirarla. Si procederà d' ufficio solo nel caso di violenza contro minori di 14 anni e nel caso in cui lo stupratore è un genitore della vittima. Per la violenza di gruppo la nuova legge prevede il carcere da sei a dodici anni con attenuanti per chi non ha preso direttamente parte alla violenza ma si è limitato ad assistere senza intervenire per bloccare gli

stupratori. I processi per violenza dovranno svolgersi a porte chiuse se la vittima è minorenne o se lo vorrà. Non saranno ammesse domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona violentata "se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto". Arresto da tre a sei mesi per chi viola la riservatezza della persona violentata e pubblica nome o foto o trasmette immagini. L' imputato di violenza sessuale dovrà inoltre essere sottoposto ai test clinici per stabilire se è portatore di Aids o di altre patologie sessualmente trasmettibili. Si dice "felice" il presidente della Commissione Pari Opportunità Livia Turco e una ventina di deputate e senatrici hanno festeggiato in un ristorante. Il Vaticano, che ha plaudito alla proposta di legge italiana, dissente invece sull' abbassamento della soglia di punibilità per i rapporti sessuali consensuali tra minorenni.

https://drive.google.com/file/d/0B3gEQ4Y3gvH1MGZlNU5SUFpPYmM/view?usp=sharing

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