Fonti del diritto: qualsiasi fatto o atto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.
Fonti fatto: ripetitività di comportamenti, accadimenti, e/o situazioni che determinano regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati.
Le fonti fatto di un ordinamento possono essere:
- Consuetudine: a) è necessaria la stabilità e l’uniformità di comportamento tenuto nel tempo (carattere oggettivo) e b) che i comportamenti rilevanti siano tenuti dai soggetti nel convincimento di conformarsi a una regola giuridica.
La consuetudine ha vari utilizzi nei e tra i diversi ordinamenti: può essere usata per colmare le lacune dell’ordinamento in caso di una materia non disciplinata dalla legge; può essere conforme al testo scritto e quindi essere utilizzata come conferma; oppure può trovarsi in una situazione di contrasto con il testo scritto.
- Necessità (straordinaria): la forza normativa della necessità crea la regola di comportamento per fronteggiare evenienze altrimenti prive di disciplina giuridica.
- Rinvio a fonti di altri ordinamenti: lo Stato opera un rinvio alla fonte internazionale rendendola efficace nel nostro ordinamento. Il rinvio può essere mobile (si attribuisce efficacia nell’ordinamento interno alle viarie disposizioni che la fonte internazionale produrrà nel tempo) o recettizio ( si conferisce efficacia nell’ordinamento interno a una o più disposizioni del diritto internazionale indipendentemente dalla loro evoluzione futura).
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