Il nostro ordinamento si ispira ad un principio di libertà, non si può richiedere una forma determinata se la stessa non sia prescritta da norma giuridica o da pattuizione. La forma libera, infatti, non costituisce la regola ma l’eccezione, anche perché i casi in cui è prevista una forma determinata sono notevolmente superiori ai casi in cui la forma viene lasciata libera.
Distinguiamo:
• FORMA AD SUBSTANTIAM: quando la forma è richiesta con la formula sacramentale a pena di nullità, ossia per la validità del contratto stesso. • NULLITA’ TESTUALE : quando risulta testualmente prevista. • NULLITÀ VIRTUALE: quando vi sono formulazioni dalle quali si è dato evincere, nel caso di inosservanza della forma richiesta, che la conseguenza è la nullità del contratto. • FORMA AD PROBATIONEM: quando la forma è richiesta ai fini della prova del contratto stesso, e non ai fini della validità. La prova del contratto può esser data con vari mezzi, talvolta però l’ordinamento limita tale possibilità disponendo che il contratto deve essere provato per iscritto. Il mancato rispetto non rende invalido il contratto, ma preclude la possibilità di provarlo con testimoni, salvo il caso di perdita incolpevole del documento che fornisce la prova, o per presunzioni. Essa, in pratica, appare come requisito della prova.
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Dispensa la struttura del contratto PARTE 1
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