giovedì 26 ottobre 2017

Indignazione: reato prescritto [DOWNLOAD DISPENSE APPUNTI RIASSUNTI GRATIS]


La Corte d'Appello di Venezia non ha confermato una sentenza di condanna a 10 anni di reclusione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Treviso a carico di un uomo accusato di aver ripetutamente abusato della figlia minorenne dal 1995 al 1998, a causa dell'intervento di una sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione - la 28.953 dello scorso giugno, innescata da un caso registrato nel napoletano - che ha accorciato i tempi della prescrizione. Ne dà notizia il Corriere del Veneto riportando la cronaca di fatti avvenuti nel trevigiano circa 20 anni fa, quando la vittima degli abusi aveva 8 anni.
L'imputato, accusato delle violenze dalla stessa figlia, una volta diventata maggiorenne, si sarebbe reso responsabile di aver abusato sessualmente di lei e di averla anche "ceduta" ad altri conoscenti per almeno un triennio. 
L'uomo era stato condannato dai giudici di Treviso ma, quattro mesi prima della conferma della condanna attesa nel processo d'appello, il 9 giugno scorso, un pronunciamento della Cassazione, ancora una volta su un caso di violenza sessuale su minorenni avvenuto in provincia di Napoli, aveva annullato l'effetto di allungamento del termine della prescrizione previsto in caso di "aggravanti ad effetto speciale" normalmente collegate a reati di violenza sessuale su minori di 14 anni.
La magistratura lagunare, che aveva fissato l'appello soltanto in questi ultimi giorni di ottobre, non ha potuto fare altro che dichiarare l'imputato non più punibile per effetto della prescrizione: e ciò nonostante sulle responsabilità dell'uomo, che non ha mancato di presenziare in aula certo dell'epilogo a lui favorevole, non ci siano dubbi. La Corte d'appello di Venezia, infatti, applicando l'articolo 588 del codice di procedura penale, ha riconosciuto a suo carico le statuizioni civili, ossia il diritto alla parte civile ad ottenere un equo risarcimento (che ovviamente non avrebbe potuto aver luogo in caso di innocenza dell'imputato), confermando alla vittima, assistita dall'avvocato trevigiano Aloma Piazza, una provvisionale di 100 mila euro che è già stata riscossa.
La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. 
L'ispirazione dell'istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell'illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.
Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. "ex Cirielli" n. 251/2005.
Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge.
In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni.
Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in
cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l'aumento massimo di pena previsto.

La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce
delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità.
Si pensi, ad esempio, all'omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali.
La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile.
Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità.
Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell'ergastolo.
Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell'interesse dello Stato alla loro punizione.
L'articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell'istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall'imputato.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).
Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente.
Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.
La medesima norma prende poi in considerazione l'ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.
“Il mio augurio a tutti voi, a ciascuno di voi, è che abbiate un motivo per indignarvi. È fondamentale. Quando qualcosa ci indigna come a me ha indignato il nazismo, allora diventiamo militanti, forti e impegnati. Abbracciamo un’evoluzione storica e il grande corso della storia continua grazie a ciascuno di noi”.(StéphaneHessel) .
Ilenia Cicatello


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