Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
- Il bene giuridico protetto è il patrimonio in quanto offendibile attraverso il ricorso alla frode. - Si tratta di un reato che necessita la cooperazione della vittima,questo lo distingue ad esempio,dal furto aggravato con mezzi fraudolenti. - E’ un reato a forma vincolata: consiste in artifizi e raggiri,che inducono in errore e portano la vittima a disposizioni patrimoniali a proprio danno e ad un ingiusto profitto per il reo. - L’artificio è una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna,provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti. - Il raggiro è un’attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il vero per il falso. I raggiri non necessitano di una proiezione nel mondo reale a differenza degli artifici,possono esaurirsi in meri giochi di parole che inducano la vittima a credere una cosa piuttosto che un’altra.
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Truffa, erogazioni pubbliche e insolvenza fraudolenta
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